L’Associazione di Promozione Sociale Pueri
Symphonici
nasce nel 2012 con lo scopo di creare e mettere a disposizione dei
giovani
spazi utili alla diffusione delle discipline artistiche,
all’aggregazione sociale
ed alla formazione professionale in campo artistico.
Sostiene il Progetto "Scuole d'Orchestra Pueri Symphonici",
Sostiene il Progetto "Scuole d'Orchestra Pueri Symphonici",
organizzando attività, concerti, campus e
collaborando con importanti enti pubblici e privati.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “ Pueri Symphonici “
TITOLO
I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo
1
Ai sensi
della legge 383/2000, è costituita un'associazione promozione sociale denominata " Pueri
Symphonici ".
Articolo
2
L'associazione
ha sede in via Teofilo Folengo (poeta), 74 pal. F sc. B int. 2 – Roma 00137.
TITOLO
II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo
3
L'associazione
si ispira a principi di solidarietà e promozione sociale.
L'associazione
non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità legate
alla promozione, realizzazione e l’elaborazione di progetti di solidarietà
sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative nell’ambito
culturale, musicale e dello spettacolo.
Si
esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in
maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello
scopo sociale.
L'associazione
è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle
leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del
volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo
4
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione si propone di
:
- Incentivare
e assistere le aggregazioni sociali che possano rappresentare un momento di socializzazione
e di accrescimento per tutti gli individui;
- Individuare
e valorizzare i luoghi associativi che possano favorire le occasioni ludiche,
ricreative e di socialità;
- Sviluppare
attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo e di
comportamento;
- Incentivare
ed organizzare forme di turismo sociale;
- Organizzare
corsi di formazione anche a carattere professionale per i soci nell’ambito
musicale e/o dello spettacolo.
Articolo
5
L'Associazione potrà compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla
realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od
Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie
all'attività sociale prevista dal presente statuto.
TITOLO
III - SOCI
Articolo
6
L'associazione
è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione
all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della
tessera.
La consegna o l’invio della
tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente
le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci
ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può
individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha
facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari, per particolari meriti
connessi alle finalità dell'associazione.
Articolo 7
Tutti i
soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a
tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
Hanno
diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle
delibere assembleari, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e
per l’approvazione del rendiconto annuale.
Ogni socio
ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno
diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno
l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali
e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che
desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi
ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti
interni dell'associazione.
Le
prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non
risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per
delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo
8
Si esclude
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili.
La qualità
di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o
morte del socio;
b) mancato
pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà
di recedere si considera tacitamente manifestata;
c)
esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso,
comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci
receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo
versato.
I soci
esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla
successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO
IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo
9
Sono organi
dell'associazione:
a)
l'Assemblea dei soci;
b) il
Consiglio Direttivo (composto da minimo 3 soci);
c) il
Presidente.
Articolo
10
L'assemblea
dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano
dell'associazione.
L'assemblea
è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le
attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee
programmatiche all'associazione.
Il
Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario che devono essere membri del
Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne
deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea
è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere
richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 51% dei soci.
L'assemblea
deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale,
almeno 15 giorni prima oppure tramite lettera circolare con affrancatura
ordinaria, inviate almeno 7 giorni prima.
L'assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Ogni socio
ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.
L’assemblea
prima di iniziare deve nominare un proprio presidente,che può anche essere
diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine
del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze,
mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che
ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che
venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate
e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario
dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua
vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e
raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le
deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la
sede ed ogni socio può consultarlo.
Articolo
11
Il Consiglio
Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri dispari,
scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica 2 anni e, in
caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima
assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a
quello dei soci eletti.
Il
Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente
successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il
Segretario ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti
necessari.
Il
Presidente convoca il Consiglio almeno una volta l’anno, tramite affissione in
Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima. I
Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di
ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o via mail
e/o fax.
Il Consiglio
può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera
a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio
Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più
ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere
programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione
dell'associazione.
E' in sua
facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione
i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Articolo
12
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è
sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo
oppure altri soci.
In caso di
urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli
interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio
Direttivo.
Articolo
13
Il
Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella
sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal
Consiglio Direttivo.
Qualora
espressamente nominato il Tesoriere avrà il compito di tenere la contabilità, i
libri contabili e la cassa, redigere i bilanci, curare pagamenti ed incassi,
secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo
14
Le cariche
degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO
V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo
15
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote
associative e contributi degli aderenti;
-
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
-
sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di
enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi
derivanti da convenzioni;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni,
lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
Articolo
16
L'esercizio
finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e
quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria
annuale.
Il bilancio
consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I
soci possono prenderne visione.
Il bilancio
è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il
rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo
criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione
patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti,
i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili
di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno
interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO
VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo
17
Eventuali
modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con
una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo
18
Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione,
per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
19
Per tutto
quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme
stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.